Entro il 31/12 il Responsabile Safeguarding in ASD ed SSD

Entro il 31 dicembre, a tutela dei minori, ASD e SSD dovranno adeguarsi ad un nuovo obbligo introdotto dalla riforma dello sport: si tratta della nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni previsto dal comma 6, articolo 33 del Decreto Legislativo n. 36/2021. Lo scopo, come detto, è la tutela dei minori che lavorano in ambito sportivo dilettantistico, motivo per il quale ASD e SSD devono dotarsi anche di un Modello organizzativo di gestione e controllo (MOGC). Siamo dunque giunti alla scadenza per adempiere all’obbligo di nomina del Responsabile Safeguarding, secondo le linee guida emanate da Federazioni e Enti di Promozione di riferimento.

Compito di questo incaricato sarà quello di ricevere eventuali segnalazioni in caso di abusi, violenze e discriminazioni ed adottare idonee misure di tutela e prevenzione. Il Responsabile Safeguarding dovrebbe essere una figura terza ed indipendente, ad evitare conflitti di interesse rispetto all’attività svolta dall’associazione che lo incarica.
Potrebbe invero trattarsi anche di un tesserato, ma sarebbe preferibile che si trattasse di soggetti esterni con competenze specifiche in ambito educativo, psicologico, relazionale, giuridico e legale. Esso rimane in carica quattro anni e dovrà essergli richiesto il certificato penale del casellario giudiziale.

Il Responsabile Safeguarding dovrà:
• monitorare e ricevere le segnalazioni su situazioni
di rischio;
• collaborare con il Safeguarding Officer della Federazione
o Ente di affiliazione.
ASD e SSD non potranno rifiutarsi di nominare un Responsabile Safeguarding, pena la revoca dell’affiliazione dalla Federazione o Ente di riferimento, ai quali la nomina deve essere comunicata. La nomina, poi, dovrà esserne pubblicata su eventuali spazi social gestiti dall’associazione o, almeno affisso alla propria bacheca. A soci, tesserati e partecipanti alle attività, peraltro, deve essere consegnata una copia del Modello di organizzazione e gestione ed il Codice di Condotta adottato.

Come detto, l’obbligo di nomina del Responsabile Safeguarding si sposa ad un altri adempimenti ovvero la adozione di Modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei Codici di condotta, sulla base di linee guida emanate da Federazioni ed Enti di riferimento. La scadenza per l’adozione dei Modello Organizzativo da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche, era fissata nella maggior parte dei casi al 31 agosto 2024, ossia decorsi i dodici mesi dalla data di adozione delle linee guida da parte degli Organismi sportivi di affiliazione.
I documenti importanti per il rispetto di questo obbligo ad ogni buon conto sono:
• linee guida di Federazioni ed Enti di riferimento;
• redazione del Modello Organizzativo;
• nomina del Responsabile Safeguarding;
• redazione Codice di condotta.
Il tutto verrà adottato con apposito verbale del Consiglio direttivo.
Il Modello organizzativo che indica:
• la procedura di segnalazione di comportamenti lesivi
nei confronti di tutti i tesserati e le tesserate, in particolare se minorenni;
• le relative sanzioni;
diventa quindi strumento di prevenzione e gestione delle aree di rischio e sarà alla base del lavoro del Responsabile Safeguarding.

Facsimile della modulistica può essere scaricata dai siti web di ciascuna Federazione o Ente di riferimento o richiesto gratuitamente a chi scrive.

Giancarlo Andolfatto

L'IVA PER GLI ENTI NON PROFIT SLITTA A GENNAIO 2026

Il Consiglio dei Ministri approva un decreto per proroghe normative
Il Consiglio dei Ministri, il 9 dicembre 2024, su proposta del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge contenente disposizioni urgenti in materia di termini normativi che mirano a garantire la continuità dell’azione amministrativa.
Queste misure, come spiegato nella nota ufficiale del Governo, sono essenziali per rafforzare l’efficienza e l’efficacia delle pubbliche amministrazioni, introducendo soluzioni organizzative mirate.
Proroga del regime IVA per gli enti associativi
Tra le novità principali introdotte dal decreto, spicca la proroga del regime IVA per gli enti associativi. Secondo quanto riportato nella comunicazione ufficiale del Governo: “Si proroga al 10 gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146”.
Implicazioni per gli enti associativi
Gli enti associativi, che fino ad oggi erano esclusi dal regime IVA, saranno sottoposti a nuove regole a partire da gennaio 2026. Pur rimanendo esenti dall’imposta, dovranno comunque affrontare nuovi adempimenti burocratici che aumenteranno il loro carico amministrativo.
Da questa disciplina restano escluse le Onlus, che continueranno a beneficiare di un trattamento speciale, almeno fino a che la definitiva entrata in vigore del Codice del Terzo Settore non ne sancirà la sparizione.
Obiettivi del decreto
Con questa proroga, il Governo punta a offrire più tempo agli enti interessati per adeguarsi alle nuove disposizioni, consentendo una transizione più graduale verso il nuovo regime fiscale.
Se, però, da un lato il decreto viene presentato come un passo importante per l’armonizzazione delle norme fiscali applicabili agli enti associativi, in linea con gli obiettivi di semplificazione amministrativa, dall’altro non sfugge la necessità di esercitare un controllo sempre maggiore anche su contribuenti che da qualche anno, quanto a controlli, appunto, il legislatore sta cercando mettere al pari del mondo aziendale.
Ad avviso dello scrivente, infatti, l’obbligo di emissione di fattura elettronica, ancorché emessa in esenzione di Iva, non avrebbe altro scopo e sarebbe figlio non già del “Fisco amico”, ma del contrasto all’evasione delle imposte in un mondo che, purtroppo, a questa presunzione ha spesso prestato il fianco.

Giancarlo Andolfatto

CHIUSURA ESERCIZI COINCIDENTI CON L'ANNO SOLARE

Il 31 dicembre che, come abbiamo visto è la scadenza per la delicata tematica della tutela dei minori in associazione, è però anche la naturale conclusione degli esercizi sociali che abbiano fissato a riferimento l’anno solare. Non è infrequente che le associazioni adottino un esercizio sociale coincidente con la stagione sportiva; in questo caso tutte le scadenze decorreranno dalle date indicate da ciascuno statuto. 

Tornando a quanti invece adottano l’anno solare, per il periodo 1/1 - 31/12 dovrà essere predisposto il rendiconto annuale. Esso viene predisposto dal Consiglio Direttivo dell’Ente, il quale poi convocherà l’Assemblea Ordinaria cui compete la sua definitiva approvazione. L’occasione è anche quella per verificare il pagamento della quota sociale annuale, che dà diritto al socio a partecipare alla assemblea la quale è normalmente preceduta dalla verifica poteri, ovvero dal controllo che i partecipanti siano in regola, appunto, con il versamento delle quote stabilite dal Direttivo. 

Sebbene possa sembrare prematuro parlare di questo tema, esso è, invece, di una importanza basilare nella vita associativa e la sensibilità verso di esso determina il grado di democraticità dell’Ente stesso. Gli statuti normalmente indicano in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, la data entro la quale portare in assemblea il rendiconto. Laddove nulla fosse previsto, il termine utile per provvedere a questa incombenza è il 30/6, ovvero a sei mesi dalla chiusura. 

Appena passate le vacanze natalizie, dunque, non sarà affatto fuori luogo mettere al lavoro il segretario per fare ordine nella documentazione relativa ad entrate ed uscite dell’anno e, sulla scorta dell’estratto conto bancario e della prima nota cassa, produrre una prima bozza di bilancio consuntivo. Per una associazione, con codice fiscale - o con Partita Iva che non abbia optato per la contabilità ordinaria - la normale modalità di tenuta contabile è quella per cassa ed il rendiconto altro non sarà che la fotografia di quanto avvenuto, dal punto di vista contabile, nel periodo considerato. Se nello sport gli schemi di bilancio, situazione economica e patrimoniale scaturiscono dalla tenuta di un normale registro giornale, gli Enti del Terzo Settore (ETS, ODV, APS) sono, invece, tenuti a redigere il loro bilancio secondo schemi indicati da apposito Decreto Ministeriale del 5 marzo 2020, ma anche in questo caso, per volumi d’affari che non superano i 220.000 Euro/anno, il rendiconto sarà redatto con criterio di cassa ed entro il 30 giugno sarà depositato nel Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Non prendete sottogamba questa incombenza dunque e, se del caso, non fatevi scrupolo nel richiederci i facsimile della modulistica necessaria: rendiconti, bozze verbali del direttivo e dell’assemblea.

(G.A.)